Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 9 settembre 2020, la legge n. 113 del 14 agosto 2020, entrata in vigore il 24 settembre 2020, ha apportato novità in materia di sicurezza del personale sanitario prevedendo, tra le altre cose, la modifica dell’art 583-quater c.p. e dell’art. 61 c.p.
L’art. 583 quater già rubricante “Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive” ha, infatti, visto aggiungere alla sua rubrica la dicitura “nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”, prevendendo, dunque, la norma, l’estensione del trattamento sanzionatorio e dunque, delle tutele già previste per il pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, al personale sanitario o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
L’art. 5 della nuova legge (113/2020), ha, inoltre, aggiunto una nuova aggravante comune all’art. 61 c.p., che oggi, all’comma 11-octies, prevede l’aumento di pena per i reati comuni nei casi in cui il soggetto attivo agisca “con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività». La nuova legge ha poi previsto (art. 6) la procedibilità d’ufficio per i reati di percosse (art. 581 c.p.) e di lesioni personali lievi (art. 582, co. 2, c.p.) aggravati ex art. 61, co. 11-octies.
Di non minore importanza è la previsione introdotta dall’art. 9 della novella che, salvo che il caso costituisca reato, stabilisce una sanzione amministrativa ( pagamento di una somma da Euro 500 a euro 5.000) nei confronti di chi ponga in essere una condotta violenta, ingiuriosa, offensiva ovvero molesta nei confronti di personale sanitario, socio-sanitario o ausiliario di cura, assistenza o soccorso presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.
La norma ha quale obiettivo principale quello di a garantire una tutela rafforzata del personale sanitario nell’esercizio delle proprie funzioni, in ragione della peculiarità dell’attività svolta, anche come conseguenza dei frequenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolti purtroppo come vittime esercenti delle professioni sanitarie.
Quali professioni include la norma?
L’art. 1 del testo chiarisce quali sono le professioni tutelate facendo richiamo alla legge 3/2018 (cd. legge Lorenzin).
Rientrano tra gli “esercenti la professione sanitaria”, senz’altro i soggetti appartenenti agli ordini professionali “dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.
Ulteriori figure professionali esercenti la professione sanitaria, secondo il disposto dell’art. 6 della l. 3/2018, appunto richiamato dalla l. 113/2020, possono essere individuate “in sede di recepimento di direttive dell’UE ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento”.
Sono, inoltre, inquadrati fra gli esercenti la professione sanitaria, gli osteopati e i chiropratici.
Quanto alle professioni socio-sanitarie, vi rientrano la figura dell’operatore socio-sanitario, dell’assistente sociale, del sociologo e dell’educatore professionale.
Occorre precisare, tuttavia, che la tutela offerta dalla nuova legge si estende anche ai soggetti che espletino attività ausiliarie (di cura, assistenza sanitaria o di soccorso) che risultino funzionali allo svolgimento delle professioni sanitarie o socio-sanitarie e, anche, qualora tali attività professionali di assistenza vengano prestate in modo occasionale o estemporaneo
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L’osservatorio nazionale sulla sicurezza degli operatori del settore sanitario
La nuova legge, all’art. 2 prevede, poi, l’istituzione, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli operatori del settore sanitario
L’istituendo osservatorio, con Decreto del Ministero della Salute di concerto con Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano., avrà il compito di “osservare” appunto la sicurezza degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie:
1. monitorando a) gli episodi di violenza nei confronti di personale sanitario b) eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni; c) effettiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione ai sensi della Legge 81/2008; (art. 2 lettera a) b) d) )
2. promuovendo a) studi studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; b) la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe; c) lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti. (art. 2 c. 1, lett. c, e, f))
L’osservatorio sarà composto
per metà da rappresentanti donne,
raappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle regioni;
un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas);
rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, della Giustizia e del Lavoro e delle Politiche sociali;
rappresentanti degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti;
un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Le misure di prevenzione e la Giornata nazionale per l’eduzione a la prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari
La nuova normativa prevede, inoltre, che le strutture presso le quali opera personale sanitario è socio-sanitario, sia tenuta a prevenire episodi di aggressione e violenza mediante piani per la sicurezza ed appositi protocollo con le forze di polizia diretti a garantire un tempestivo interventi.
È, infine, istituita al “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari” per promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento.
Avv. Mira De Zolt
con la collaborazione della dott.ssa Nicoletta la Torre
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