FILIERA ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19. DIFFERITA L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/775: Con
- Colangelo&De Zolt Studi Legali
- 17 giu 2020
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 22 giu 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare nr. 0108129 del 23 aprile 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie generale nr. 109 del 28.04.2020, è intervenuto, in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a supporto delle imprese del settore alimentare in riferimento al Reg. UE 2018/775, il quale ha introdotto, dal 1 aprile c.a., nuovi obblighi di etichettatura che riguardano l'indicazione dell'ingrediente primario.
La Commissione Europea, con il sopracitato Regolamento, ha introdotto nuove regole per la composizione delle etichette negli alimenti, qualora l'origine e/o provenienza dell'ingrediente primario sia diversa dal "prodotto in...." ovvero dal paese d'origine (paese ove il prodotto ha subito la sua ultima trasformazione sostanziale ed economica rilevante) o dal luogo di provenienza dell'alimento.
Si tratta, dunque, di una norma che mira a prevenire comportamenti scorretti nella fornitura ai consumatori, di informazioni ingannevoli sui prodotti alimentari che facciano pensare che l'alimento abbia una determinata origine, mentre la sua origine reale è di fatti differente.
L'indicazione in etichetta dell'origine e/ provenienza dell'ingrediente primario risulta, infatti, obbligatoria solo quando essa sia diversa dall'origine del prodotto e di quest'ultima sia stata fornita notizia, in etichetta o pubblicità, vantando, ad esempio, il "Made in Italy" di un alimento.
La Commissione europea ha precisato che la detta indicazione dev'essere facilmente visibile per il consumatore, chiara ed indelebile e deve essere riportata nello stesso campo visivo del paese d'origine dell'alimento in caratteri di altezza non inferiore al 75% rispetto a quelli utilizzati per il "prodotto in..." .
Inoltre, se l'origine del prodotto è richiamata più volte sulla confezione, attraverso simboli o immagini, anche l'immagine delll'ingrediente primario va ribadita ogni volta nello stesso campo.
I tre vincoli da rispettare nell'applicazionde del regolamento sono: la veridicità dell'informazione che l'operatore ha l'onere di dimostrare attraverso i registri di traccabilità, la comprensibilità della notizia per il consumatore medio e l'omogeneità dei livelli geografici utilizzati per designare l'origine del prodotto e quella dell'ingrediente primario.
Tale normativa si applica a tutti i prodotti alimentari ad eccezione dei prodotti biologici (già altrimenti regolati), dei prodotti in cui l'indicazione d'origine è contenuta in una designazione geografica protetta ai sensi del Reg. UE 1151/2012 (DOP e IGP), reg. UE 1308/2013 (OCM), Reg. CE 110/2008 (bevande spiritose e liquori), Reg. UE 251/2014 (vini aromatizzati) e dei prodotti in cui l'informazione circa l'origine dell'ingrediente primario è già suggerita in un marchio d'impresa registrato.
Per quanto concerne i tempi di adeguamento delle imprese alimentari alla detta normativa, era stato previsto che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del Reg. 2018/775 (1 aprile 2020) avrebbero potuto essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.
Ora, a seguito delle misure precauzionali adottare per far fronte all'emergenza epidemiologica, le imprese alimentari stanno avendo difficoltà ad ottemperare per tempo ai nuovi obblighi di etichettatura.
Tali misure, infatti, hanno comportato la limitazione delle attività di supporto a quelle del settore alimentare, la chiusura di alcune di queste attività (ad es. il settore tipografico e della produzione degli incarti) ed, in ogni caso, un rallentamento nella produzione e fornitura degli imballaggi destinati alle imprese del settore alimentare, chiamate invece a mantenere inalterati i livelli produttivi.
Il Governo, in considerazione delle difficoltà che l'epidemia Covid-19 sta comportando per tutta una filiera di imprese, ha consentito alle aziende colpite dal virus di utilizzare fino ad esaurimento, le scorte di imballaggi ed etichette (sebbene non conformi alle norme sull'origine dell'ingrediente primario) che risultano nella loro disponibilità a seguito di ordine effettuati prima dell'applicazione della recente normativa in materia di origine degli alimenti,
E' stato, quindi, disposto il differimento dell'applicazione degli obblighi di etichettatura consentendo lo smaltimento, entro il corrente anno, delle scorte di imballaggi ed etichette che risultino nella disponibilità delle imprese a seguito di contratti stipulati alla data del 1 aprile 2020 (applicazione del Reg. UE 2018/775) nonché alla data di pubblicazione dei decreti di proroga al 31.12.2021 dei decreti nazionali in materia di indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del grano nella pasta, del riso, del pomodoro e del latte, che sono in corso di adozione.
A cura dell'Avv. Denise D'Angelantonio
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