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IMPIGNORABILITA’ DEI BENI COSTITUITI IN FONDO PATRIMONIALE

Aggiornamento: 1 lug 2020




In data 27 aprile 2020, la Suprema Corte, con sentenza nr. 8201, è tornata a pronunciarsi in tema di fondo patrimoniale e d impignorabilità del beni in esso conferiti, focalizzando l’attenzione sul concetto di crediti sorti per soddisfare i “bisogni della famiglia”, e, modificando il precedente orientamento, ha affermato che non possono essere considerarsi tali quei crediti sorti in occasione dell’attività professionale e lavorativa, anche se la stessa costituisce fonte di reddito per il nucleo familiare.

Secondo l’orientamento maggioritario, seppure risalente nel tempo, infatti, la nozione di “bisogni della famiglia”, rilevante per determinare se i beni del fondo patrimoniale potessero essere sottratti all'azione esecutiva, andava intesa in senso estensivo, ricomprendendo in tali bisogni non solo quelli destinati a soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, ma anche quelli volti a soddisfare il pieno mantenimento dell’armonico sviluppo della famiglia, nonché diretti al potenziamento della sua capacità lavorativa, includendo, dunque,tra i crediti in ragione dei quali era possibile agire esecutivamente sui beni costituiti nel fondo, anche quelli sorti in relazione all'attività professionale dalla quale il debitore ricavava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, restando esclusi solo i crediti sorti per soddisfare esigenze voluttuarie o caratterizzate da interessi meramente speculativi, (Cass. 7.1.1984 n. 134; seguite da Cass. 18.9.2001 n. 11683; Cass. 30.5.2007 n. 12730; Cass. 7.7.2009 n. 15862; Cass. 19.2.2013 n. 4011; Cass. 11.7.2014, n. 15886),


Con la recente pronuncia la Suprema Corte ha modificato il predetto orientamento, affermando che “se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale”.

Ne consegue che il Giudice del merito, al quale solo compete l’indagine, dovrà accertare la relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti, ed i bisogni della famiglia, dovendo egli escludere la legittimità di una esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, per quei crediti che abbiano inerenza solo indiretta ed mediata con i bisogni della famiglia, tra i quali anche quelli sorti in occasione e per effetto dell’attività professionale e lavorativa di uno dei soggetti che ha costituito il fondo, e che è solo indirettamente, è finalizzata a soddisfare i “bisogni della famiglia”.

In definitiva la Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui i beni costituiti nel fondo patrimoniale possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia.

In punto al l’onere della prova, circa i presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., resta fermo il principio secondo cui esso grava su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni; sicché il debitore deve dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (S.C. Sentenza n. 20998 del 23.8.2018).

A Cura dell’Avv. Denise D’Angelantonio

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