Premessa
Per essere riconosciuto l'infortunio INAIL, è necessario che si verifichi un evento traumatico (causa violenta) che produca la lesione o menomazione all'integrità psico-fisica del lavoratore da cui deriva una inabilità, temporanea o permanente, al lavoro.Inoltre, non è sufficiente che questo si sia verificato sul lavoro, ma occorre che esso avvenga per causa di lavoro, comprese le attività accessorie o strumentali inclusi gli spostamenti in azienda.
Con specifico riferimento alle infezioni dia COVID 19, l'Inail a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, nr. 27, con circolare n. 13 del 1 aprile c.a., come integrata dalla circolare nr. 22 del 20 maggio 2020, ha dettato, le indicazioni operative per la tutela dei lavoratori che hanno contratto l'infezione da Covid-19 in occasione di lavoro.
Le circolari in esame, ribadendo taluni principi già in vigore, hanno chiarito che le patologie infettive (compresa l'infezione da nuovo Coronavirus) contratte in occasione di lavoro, sotto l'aspetto assicurativo, sono inquadrate e trattate dall'Inail come infortunio sul lavoro poiché, appunto, la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell'infortunio.
Qualora venga accertato che l'infezione da Coronavirus sia stata contratta in ambienti di lavoro o in itinere, dunque, in ragione di quanto stabilito dalla sopracitata normativa e dalle successive circolari esplicative. le prestazioni a tutela dell'infortunato sono di competenza Inail.
La ratio che ha dato origine all'anzidetta disposizione normativa è quella di escludere totalmente l'incidenza degli infortuni da Covid-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, in quanto tali eventi infortunistici non sono considerati direttamente e pienamente controllabili dal datore.
Ambito della tutela infortunistica
Destinatari della tutela sono due categorie di lavoratori: gli operatori sanitari esposti ad un elevato rischio di contagio, per il quale vi è una presunzione di origine professionale dell'infortunio, considerata l'elevata probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus, ed i lavoratori che operano in costante contatto con l'utenza, come ad esempio i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di pulizie ecc...
Tali categorie di lavoratori, hanno diritto ad una indennità temporanea per la durata di astensione dal lavoro ed ad un'indennità permanente in caso di danno biologico.
La norma vigente dispone che il termine iniziale della tutela Inail decorre dal primo giorno di
astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, anche se il contagio è accertato successivamente all'inizio della stessa.
L'indennità per l'inabilità temporanea assoluta copre, quindi, anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro, in quanto l'impedimento alla prestazione lavorativa comprende anche il periodo di incompatibilità tra lavoro ed esigenze terapeutiche e di profilassi del lavoratore.
Certificazione medica e Denunia di malattia - infortunio per infezione da Covid-19
Per beneficiare della tutela da Covid-19, il decreto Cura Italia prevede che i casi di infezione siano accertati attraverso la positività del test e la certificazione medica attestante il contagio, in quanto solo la diagnosi medica è in grado di stabilire l'avvenuto infortunio sul lavoro.
Il medico certificatore dovrà, pertanto, predisporre e trasmettere telematicamente il certificato d'infortunio (ex articolo 53 D.P.R. n. 1124/1965) all'Inail, il quale prenderà in carico la pratica e provvederà ad assicurare la relativa tutela all'infortunato.
Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio.
Per quanto concerne i casi nei quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, il medico certificatore dovrà riportare le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.
Giova, infine, far presente che laddove all'istituto pervenga documentazione carente del dato sanitario dell'avvenuto contagio, per proseguire l'istruttoria e qualificare il caso come infortunio l'INAIL dovrà acquisire la documentazione attestante la conferma del contagio, ricorrendo direttamente alla documentazione in possesso degli infortunati.
L'acquisizione del certificato medico di avvenuto contagio assume particolare importanza in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all'altro requisito dell'occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio con conseguente riconoscimento della tutela Inail.
Permane, inoltre, l'obbligo del datore di lavoro di effettuare, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore, la denuncia/comunicazione di infortunio di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 tramite i consueti canali telematici.
Solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, del'avvenuto contagio decoroeno i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'istituto.
Accertamento dell'infortunio dal contagio da Sars- Cov-2
Dopo aver ribadito che la tutela infortunistica interessa i lavoratori che abbiano contratto il contagio in ambiente di lavoro, l'Inail richiama i principi cardine su cui si fonda l'accertamento dell'origine professionale nel caso di malattie infettive, per le quali è difficile, se non impossibile, stabilire il momento del contagio.
La circolare Inail nr. 13 del 13 aprile 2020 ha specificato che la presunzione semplice nell'accertamento dell'infortunio, che ammette sempre la prova contraria a carico dell'istituto, presuppone comunque una attenta verifica dei fatti e delle circostanze che facciano desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (ad esempio le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, i tempi di comparsa dell'infezione ecc...).
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In tale contesto, l'istituto valuta tutti gli elementi acquisiti d'ufficio, quelli forniti dal lavoratore e quelli prodotti dal datore di lavoro in occasione dell'invio della denuncia d'infortunio.
Vi sono, tuttavia, talune categorie lavorative in cui tale presunzione non è automatica. Infatti, se l'episodio che ha determinato il contagio non è noto o il lavoratore non può provare che il contagio si sia verificato durante l'esercizio delle proprie mansioni, si dovrà procedere con un accertamento medico-legale ad hoc che dovrà valutare gli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fonda, quindi, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine all'imputabilità in ordine ad eventuali comportamenti omissivi in capo al datore che posso essere stati causa di contagio.
L'istituto chiarisce, pertanto, che non devono essere confusi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo INAIL con i presupposti per la responsabilità penale e civile in capo al datore di lavoro.
L'individuazione di una responsabilità del datore di lavoro, infatti, può derivare solo dall'imputabilità ad esso di eventuali violazioni di obblighi di comportamento imposti dalla legge che, nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono rinvenirsi nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali, espressamente richiamati nell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.
In merito la circolare 22 del 20 maggio 2020 ha chiarito che, nessuna correlazione può essere riconosciuta tra il riconoscimento dell’origine professionale del contagio e la responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo. Tale tipo di responsabilità è, infatti, ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33.
Il rispetto delle misure di contenimento è, quindi, sufficiente ad escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, ma non ad invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario.
Infortunio in itinere occorso durante il periodo di emergenza Civid-19
Per quanto riguarda la disciplina dell'infortunio in itinere, per tale intendendosi l'infortunio occorso al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, si precisa che anche gli eventi di contagio da nuovo Coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere.
In tale situazione, l'accertamento medico-legale si fonderà su ulteriori elementi quali l'esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.
A Cura dell'Avv. Denise D'Angelantonio
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