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CONDOMINIO - A CHI SPETTA PAGARE LE SPESE PER IL RIFACIMENTO DEI BALCONI?

  • Immagine del redattore: Colangelo&De Zolt Studi Legali
    Colangelo&De Zolt Studi Legali
  • 25 giu 2020
  • Tempo di lettura: 1 min


La Suprema Corte, Sezione VI, con la Sentenza nr. 10848 dell’08/06/2020 è tornata ad occuparsi della questione relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione dei balconi c.d. “aggettanti”, confermando il principio secondo cui, sebbene questi appartengano in via esclusiva al proprietario della singola unità abitativa - restando, quindi, a carico di questo le spese per la loro manutenzione – devono considerarsi parti comuni e, quindi, devono essere poste a carico dei condomini, le spese di manutenzione dei rivestimenti e degli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore dei balconi, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

La Suprema Corte, ha, quindi, ribadito che, ai sensi dell’art. 1117 c.c., i balconi c.d. “aggettanti” non possono considerarsi parti comuni dell’edificio, non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, ma ha precisato che, i sottobalconi, i rivestimenti ed i frontalini, ossia tutti quegli elementi che svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio - contribuendo a rendere l’immobile esteticamente gradevole - sono di proprietà comune, restando, dunque, le spese di manutenzione di questi a carico dei condomini secondo le rispettive quote di proprietà.

Il citato pronunciamento segue la scia di numerosi precedenti e consolidati pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità (ex multis cfr. Cass. Sez. 2, 30/04/2012, n. 6624; Cass. Sez. 2, 17/07/2007, n. 15913; - Cass. Sez. 2, 14/12/2017, n. 30071 – Cass. Sez VI 7042 del 13/03/2020) ed ha ritenuto insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento effettuato dal giudice del merito, in punto alla funzione estetica e decorativa dei diversi elementi costituenti i balconi.

A Cura dell'Avv. Mira De Zolt

 
 
 

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